MEDICI COMPETENTI, L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI ECM

E’ormai noto che il Dlgs 81/08 obbliga per lo svolgimento delle funzioni di medico competente alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM*) nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

E ancora, il medico competente dovrà raggiungere, nell’ambito di ciascun piano triennale, un totale di 150 crediti formativi, di cui almeno il 70% nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro”.

A proposito dei relativi adempimenti burocratici, la Società italiana di medicina del lavoro ed igiene industriale (Simlii), con una circolare, ricorda ai propri associati che con l’istituzione dell’elenco nazionale dei Medici competenti spetta a ciascuno di loro di comunicare l’acquisizione del requisito formativo mediante l’invio della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

entro la fine del mese di gennaio o prima decade del mese di febbraio 2014 i medici competenti possano essere in grado di inoltrare l’apposita autocertificazione:

• al seguente indirizzo: Ministero della Salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Ufficio II Igiene, Prevenzione e sicurezza del lavoro, viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma, (e, pc. All’Ordine dei Medici competente per territorio), oppure:

• via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dgprev@postacert.sanita.it.

E i medici che non hanno raggiunto i crediti formativi neltriennio???

Sono passibili di multe?

Chi ha ricevuto un incarico decade dallo stesso per mancanza di requisiti?

La risposta è no, in quanto viene data la possibilità di recuperare i crediti mancanti mancanti nell’anno in corso, in sovrappiù rispetto ai crediti previsti per l’attuale triennio

(all’incirca 50 l’anno)”.

Comunque sia, momentaneamente si deve tenere conto che sia in materia di modalità di recupero che di definizione delle relative sanzioni, si dovranno attendere le disposizioni dei singoli Ordini dei medici, che verranno dopo il 1° aprile 2014.

A tal proposito in allegato la circolare del Ministero della salute del 28 gennaio relativa al ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013.

Di seguito un estratto:

“Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC

dgprev@postacert.sanita.it”.