Nuove regole europee per la tutela dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici

elettrosmogIl Parlamento europeo ha approvato le nuove regole per proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici in modo più efficiente, trovando il giusto equilibrio fra la necessità di tutelare al meglio i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e quella di ridurre l’onere normativo per le PMI.

La nuova normativa, che dovrà essere recepita entro il 1 luglio 2016, integra il diritto comunitario con i nuovi limiti internazionali di esposizione, e introduce una certa flessibilità per alcuni settori strategici.

Le novità in pillole

La nuova direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro, compresi tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici: lo scopo non è soltanto quello di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche di creare per tutti i lavoratori nella UE una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni alla concorrenza.

La nuova normativa – che non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici: attualmente, non si dispone di prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione causale. Tuttavia, è previsto un continuo monitoraggio dei più recenti sviluppi scientifici, in modo da poter dare una tempestiva risposta alle eventuali problematiche che dovessero sorgere – stabilisce dei valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate fra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Inoltre la direttiva – che non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione – chiarisce la definizione di effetti negativi sulla salute; introduce un sistema aggiornato dei limiti di esposizione; contiene alcune disposizioni per rendere più facile per i datori di lavoro l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Effetti causati dalla presenza di un campo elettromagnetico:

effetti biofisici diretti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico

termici (riscaldamento dei tessuti)

non termici (stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali, potenzialmente dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti)

correnti attraverso gli arti;

effetti indiretti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute

interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici

rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici

innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori)

incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche

correnti di contatto VLE valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati VLE relativi agli effetti sanitari VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute VLE relativi agli effetti sensoriali VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali livelli di azione (LA)livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, misurare o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

La valutazione, che può essere resa pubblica su richiesta:

deve tener conto delle pertinenti guide pratiche

deve essere effettuata sulla base di misurazioni o calcoli (se non è possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili) da persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti dalla direttiva

non deve essere necessariamente effettuata in luoghi di lavoro aperti al pubblico, se è già stata effettuata una valutazione in conformità delle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Gli Stati membri dovranno adottare delle normative di recepimento volte a disporre che il datore di lavoro assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali.

La sorveglianza 

Per prevenire e diagnosticare qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici, dovrà essere effettuata un’adeguata sorveglianza sanitaria: se un lavoratore segnala effetti indesiderati o inattesi sulla salute, oppure rileva un’esposizione superiore ai VLE, il datore di lavoro deve garantire un controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale adeguati.

Il sistema sanzionatorio dovrà essere adottato da ogni Stato membro: la direttiva, in merito, si limita ad affermare che le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Recepimento

La direttiva dovrà essere recepita entro il 1° luglio del 2016.

Al fine di agevolare la sua attuazione, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima di tale data, che dovranno riferirsi alle principali questioni elencate nell’art. 14.

Autore: Andrea Quaranta

Fonte: IPSOA.IT