Sicurezza nei luoghi di lavoro, aumentate sanzioni e ammende

sanzioniA seguito dell’aumento, stabilito dal D.L. n. 76/2013, delle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro sottolinea l’applicazione dall’1.7.2013 della rivalutazione del 9,6%.

Il D.L. n. 76/2013, con l’art. 9, comma 2, ha sostituito il comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo.

In virtù della nuova modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

A seguito di quanto sopra, con nota prot. 12059 del 2.7.2013 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha comunicato che tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall’1 luglio 2013, sono incrementate del 9,6%.

Inoltre, per il momento, salvo successive modifiche in sede di conversione del decreto legge, il risultato finale della sanzione non va arrotondato.

Fonte: IPSOA